Stop all'uso dei bambini soldato

 Il fenomeno e la sua diffusione                    

Dall’Indonesia alla Colombia, passando per Myanmar, Filippine, SriLanka, India, Nepal, Iran, Afghanistan, Russia,  Iraq, Medio Oriente, Yemen, Somalia, Sudan, Ciad, Repubblica Centrafricana, Burundi, Ruanda, Uganda, Repubblica Democratica del Congo, Congo (Brazaville), Costa d’Avorio, Liberia, Sierra Leone, Guinea e Angola. Ventisette i paesi in cui il fenomeno assume notevole spessore e centinaia di migliaia i piccoli combattenti in molte delle guerre ancora oggi in atto nel mondo. Migliaia di piccole braccia, armate di mitra, fucili o machete che vengono adoperate per un unico scopo: uccidere. Questo il panorama delineato nell’ultimo dossier di 360 pagine, il ChildSoldiersGlobalReport 2004, redatto dalla Coalizione contro l’uso dei bambini soldato.

Armati da governi, gruppi paramilitari o guerriglie ribelli, i bambini e le bambine soldato sono una merce ricercata perché la loro manodopera non costa nulla, è efficiente e crea generazioni di combattenti, alimentando un circolo vizioso difficile da monitorare e bloccare.

L’area del mondo in cui si calcola la presenza più vasta di bambini soldato è l’Africa, con decine di paesi in stato di conflitto permanente, guerra civile, “pace armata”, o semplice instabilità politica e sociale.  

Sono più di 300.000 i minori di 18 anni attualmente impegnati in conflitti nel mondo.

Centinaia di migliaia hanno combattuto nell'ultimo decennio, alcuni negli eserciti governativi, altri nelle armate di opposizione. La maggioranza di questi hanno dai 15 ai 18 anni ma ci sono reclute anche di 10 anni e la tendenza che si nota è verso un abbassamento dell'età. Decine di migliaia corrono ancora il rischio di diventare soldati.

Un’infamia bellica che non risulta essere prerogativa esclusiva dei paesi in via di sviluppo: il Regno Unito accetta nelle forze armate ragazzi di 16 anni e manda abitualmente in combattimento i diciassettenni.

Gli Stati Uniti hanno impiegato minori di diciotto anni nella guerra del Golfo, in Somalia e nei Balcani. Dovendosi spesso confrontare con la mancanza di personale, i paesi industrializzati hanno tra l’altro incrementato gli sforzi per attrarre i giovani al reclutamento.

Alcuni sono soldati a tutti gli effetti, altri sono usati come "portatori" di munizioni, vettovaglie e la loro vita non è meno dura e meno a rischio dei primi.

In Myanmar, per esempio, i ragazzini vengono costretti a spazzare le strade con rami d’albero per scoprire o far esplodere le mine. In molti paesi quelli che vengono catturati, dopo essere scappati, vanno generalmente incontro a trattamenti crudeli e tortura.

Non sono solo i bambini presenti nell’area del conflitto a essere a rischio: spesso vengono reclutati in altri paesi, in comunità di rifugiati o in gruppi etnici sfollati; oppure sono vittime di tratta e vengono fatti passare illegalmente attraverso i confini.

Alcuni sono regolarmente reclutati nelle forze armate del loro stato, altri fanno parte di armate di opposizione ai governi; in ambedue i casi sono esposti ai pericoli della battaglia e delle armi, trattati brutalmente e puniti in modo estremamente severo per gli errori. Una tentata diserzione può portare agli arresti e, in qualche caso, ad una esecuzione sommaria.

Le ragazze, sebbene in misura minore, sono reclutate e frequentemente soggette a schiavitù, stupro e a violenze sessuali. In Etiopia, per esempio, si stima che le donne e le ragazze formino fra il 25 e il 30 per cento delle forze di opposizione armata.

“Rapirono cinque ragazze all’uscita dalla chiesa. Ci portarono al fronte. Dovevamo cucinare e trasportare munizioni. Ci minacciarono, se non fossi andata con loro mi avrebbero uccisa…  Io voglio andare a scuola.  Voglio tornare a Nimba tra la mia gente.” - Una ragazza liberiana quattordicenne rapita e violentata dalla milizia del precedente governo nel marzo 2003.

"Il mio compito principale era trasportare i bagagli e il cibo. Dovevo anche cucinare e prendere l’acqua. Molti dei rapiti morirono di fame e di sete" ( ragazza ugandese di 14 anni rapita nel 1997)

"Dai 13 anni in poi fummo date tutte come mogli. Non ci fu una cerimonia di matrimoni. Ma se ti rifiutavi venivi uccisa. Alcuni uomini picchiavano le loro mogli. Alcuni le uccidevano. Vidi una moglie uccisa dal marito." (ragazza ugandese di 15 anni)

 

Nonostante i picchi in alcuni paesi, il fenomeno è diffuso in larga parte del mondo, pur se con un’incidenza differente.

Paesi che reclutano minori di 18 anni nel loro Esercito

Australia

Austria

Bangladesh

Bhutan

Brasile

Burundi

Canada

Cile

Colombia

Corea

Croazia

Cuba

Danimarca

El Salvador

Estonia

Finlandia

Francia

Germania

Grecia

Honduras

India

Indonesia

Iran

Iraq

Irlanda

Israele

Giappone

Laos

Libia

Lussemburgo

Mauritania

Messico

Namibia

Nuova Zelanda

Nicaragua

Norvegia

Olanda

Pakistan

Perù

Polonia

Portogallo

Regno Unito

Sud Africa

Spagna

Stati Uniti

Sudan

Uganda

Yugoslavia

 

 

Paesi in cui vi sono minori che hanno partecipato a conflitti armati recenti

 

 

 

 

Cause

La maggioranza dei bambini soldato appartiene a queste categorie:

 -ragazzi separati dalle loro famiglie (orfani, rifugiati non accompagnati, figli di single) 

 -provenienti da situazioni economiche o sociali svantaggiate (minoranze, ragazzi di strada, sfollati) 

 -ragazzi che vivono nelle zone calde del conflitto. 

Chi vive in campi profughi è particolarmente a rischio di essere sfruttato da gruppi armati. Le famiglie e le comunità sono distrutte, i ragazzi sono abbandonati a se stessi e la situazione è di grande incertezza. I rifugiati sono troppo spesso alla mercé dei gruppi armati. I bambini che vivono nei campi profughi sono particolarmente vulnerabili all’arruolamento, anche se molti bambini sono stati rapiti per strada, al mercato, nelle loro case o a scuola. L’arruolamento è spesso forzato ed avviene a seguito di rapimento.Così è accaduto in Colombia a Johana, 12 anni: “Mi presero per strada -racconta- mi misero in un furgone e mi portarono all'accampamento. Dissero che stavano reclutando guerriglieri. Insieme a me, infatti, avevano catturato altri 4 ragazzi. Gridai che me ne volevo andare. Piangevo. Dopo due mesi la mia famiglia riuscì a trovarmi e venne all'accampamento. Mi fecero parlare con i miei genitori, ma sotto sorveglianza di altri guerriglieri. Ma non mi lasciarono tornare con loro”.

 
“Mi hanno portato nel campo militare e mi hanno picchiato. Sono caduto. Due soldati erano lì in piedi. Mi hanno colpito ancora. Ho iniziato a sanguinare. Quindi ho gridato che volevo seguirli.”
Così YanPaingSoe è diventato membro dell’esercito birmano quando aveva solo 14 anni. “Io invece fui rapito fuori da scuola quando ne avevo sedici”, racconta l’ex caporale ThanNaing.

Svariate sono le cause di questo dilagante e grave fenomeno:

 

 - Un mondo in guerra

Sono in corso almeno 28 conflitti. Oggi si spara, e si muore in Palestina, Iraq, Afghanistan, Kurdistan, Cecenia, Georgia, Algeria, Ciad, Darfur, Costa d’Avorio, Nigeria, Somalia, Uganda, Burundi, Congo (R.D.), Angola, Pakistan, Kashmir, India, SriLanka, Nepal, Birmania, Indonesia, Filippine, Colombia. E non solo.

Questi conflitti sono costati la vita, finora, a più di cinque milioni e mezzo di persone.

Se si aggiungono le guerre conclusesi negli ultimi cinque anni (Sierra Leone, Liberia, Sud Sudan, Congo Brazzaville, Eritrea-Etiopia, Casamance) il bilancio delle vittime sale a sette milioni e settecentomila morti.

Secondo AmnestyInternational l’attenzione, tuttavia, non deve essere focalizzata solamente sui bambini soldato. I bambini che non hanno preso parte attiva nella guerra sono anch’essi vulnerabili alla dislocazione sociale come i bambini smobilitati. Molti altri hanno perso i parenti, assistito a violenza estrema e frequentemente sono stati strappati dal loro ambiente sociale e dalla loro famiglia. Molti bambini non hanno ricevuto la minima educazione di base. Se le necessità di una generazione traumatizzata dalla guerra non verranno adeguatamente affrontate, molti bambini saranno condannati a non avere futuro e a non conoscere pace a lungo termine.

Tenere in mano un fucile non è buono per un bambino. Non puoi dormire, non hai buon cibo da mangiare … Adesso mi rendo conto che se fossi andato a scuola avrei un futuro”- Un bambino soldato di 9 anni

 

- l’evoluzione dei conflitti

Anche nel corso della storia passata i minori sono stati impiegati come soldati ma negli ultimi anni questo fenomeno è in netto aumento perché è cambiata la fisionomia dei conflitti, diventata oggi prevalentemente etnica, religiosa e nazionalista. I "signori della guerra" coinvolti  non si curano certo delle Convenzioni di Ginevra e spesso considerano anche i bambini come nemici. Secondo uno studio UNICEF, i civili rappresentavano all'inizio del secolo il 5 per cento delle vittime di guerra. Oggi costituiscono il 90 per cento.

La  lunghezza dei conflitti, inoltre, rende sempre più urgente trovare nuove reclute per rimpiazzare le perdite. Quando questo non è facile si ricorre a ragazzi di età inferiore a quanto stabilito dalla legge o perché non si seguono le procedure normali di reclutamento o perché essi non hanno documenti che dimostrino la loro vera età. E’doveroso ricordare che il supporto politico e militare internazionale a gruppi e forze armate coinvolti nel problema - legato allo sfruttamento di risorse naturali

come petrolio e diamanti - ha in molti casi peggiorato la situazione complessiva.

Secondo Amensty International la guerra è un contesto in cui vengono violati tutti i diritti dell’infanzia, ma soprattutto sono disattesi i fondamentali diritti alla sopravvivenza e allo sviluppo dei bambini. I bambini non sono solo vittime casuali di episodi di guerra, ma, in alcuni casi, sono i bersagli intenzionali di azioni militari e di atti terroristici come è successo in Ruanda nel 1994, perchè per eliminare il nemico bisogna uccidere il suo futuro, i suoi figli. E infatti radio MillesCollines di Kigali incitava la popolazione hutu del Ruanda ad uccidere i bambini tutsi con lo slogan: “Per uccidere i topi grandi bisogna uccidere i topi piccoli”.

Colpire i bambini è comunque un modo per disorientare, indebolire, colpire in maniera più forte il “nemico”, come più recentemente è successo a Beslan in Ossezia.

 

- La larga diffusione delle armi leggere  e l’utile e conveniente impiego dei bambini nelle operazioni belliche

Attualmente  la vasta disponibilità di armi leggere ha reso più facile l'arruolamento dei minori; oggi infatti  un bambino di 10 anni può usare un AK-47 alla stregua di  un adulto. Secondo le Nazioni Unite sarebbero 500 milioni le armi leggere in circolazioni nel mondo. Il possesso di queste armi è diffuso in molti paesi non solo tra le forze di polizia e gli eserciti, ma anche tra i privati cittadini, vigilantes ecc. ed è causa dell'aumento degli episodi di violenza. Ma l'effetto maggiore delle armi leggere si ha nei conflitti, tanto che si stima che il 90% dei conflitti che attualmente insanguinano l'Africa sia condotto quasi esclusivamente con le armi leggere. Il basso costo di queste armi, l'ampia disponibilità e il facile trasporto, ne favoriscono la diffusione e così i conflitti tendono ad aumentare di intensità e durata.

I ragazzi, inoltre, non chiedono paghe, e si fanno indottrinare e controllare più facilmente, affrontano il pericolo con maggior incoscienza (per esempio attraversando campi minati o intrufolandosi nei territori nemici come spie).

 

- Poverta’ e assenza di alternative

Si dice che alcuni ragazzi aderiscano come volontari e in questo caso le cause possono essere diverse; per lo più lo fanno per sopravvivere, perché c’è di mezzo la fame o il bisogno di protezione. Racconta Wilson, colombiano 13 anni: “Mio padre ci picchiava.Tutti, mia madre compresa. Andai con la Guerriglia per non litigare più. Per uscire di casa. Fu Escalant, un comandante, a convincermi. Mi disse “Lì ti pagheremo tutto”. Nella Rep. Democratica del Congo, per esempio, nel '97 da 4.000 a 5.000 adolescenti  accolsero l'invito, fatto attraverso la radio, di arruolarsi. Un altro motivo può essere dato da un retroterra culturale gravido di attitudine alla violenza o dal desiderio di vendicare atrocità commesse contro i loro parenti o la loro comunità.

 

Conseguenze

“I ribelli li obbligavano a mangiare carne umana o ad uccidere un parente, se avessero provato a fuggire. Li abbiamo trovati ai margini delle strade, in stato di choc. Sono stati vittime di violenze fisiche e psichiche spaventose. Ora sono al sicuro, stiamo cercando di restituire loro quello che anni di guerra e sofferenze hanno negato: una vita normale”. A parlare è RichardKinyera, direttore del centro di riabilitazione SOS del villaggio di Gulu, nel nord dell’Uganda. Questa testimonianza dimostra che il dramma dell’arruolamento e della guerra lascia segni profondi e indelebili. I bambini vengono trattati spesso con brutalità e le punizioni per eventuali errori sono molto severe. Oltre al rischio ovvio di morire o essere feriti in modo grave durante i combattimenti, la fase di crescita rende i bambini particolarmente vulnerabili ai rigori della vita militare. Le loro schiene e spalle possono deformarsi per il peso delle armi. Spesso malnutriti a causa delle pessime condizioni igieniche, soffrono di infezioni respiratorie, cutanee, alimentari. Accanto ai rischi di riportare ferite, mutilazioni o morire in combattimento le conseguenze sul piano fisico sono, infatti, indiscutibilmente gravi; gli stati di denutrizione, le infezioni della pelle, le patologie respiratorie risultano all’ordine del giorno. Possono anche correre ulteriori rischi a causa dell’abuso di alcool e droga (spesso usate per reclutarli o renderli “insensibili alla violenza”), delle malattie sessualmente trasmissibili, incluso l’Aids, e delle gravidanze indesiderate. Problemi all’udito e alla vista sono frequenti insieme a danni permanenti causati da mine antipersona.

Le ripercussioni psicologiche sono spesso dovute al fatto di essere stati testimoni o aver commesso atrocità: senso di panico e incubi continuano a perseguitare questi ragazzi anche dopo anni.

“...un ragazzo cercò di scappare [dai ribelli], ma lo presero... Le sue mani erano legate e loro ci chiesero di ucciderlo. Mi sentii male. Lo conoscevo da prima. Venivamo dallo stesso villaggio. Rifiutai di ucciderlo e mi dissero che mi avrebbero sparato. Mi puntarono contro un fucile, così dovetti farlo. Il ragazzo mi chiese: “Perché lo fai?”. Risposi che non avevo scelta. Dopo che lo uccidemmo, ci fecero bagnare le braccia nel suo sangue. Dissero che dovevamo farlo, così non avremmo più tentato di scappare. Ancora sogno quel ragazzo del mio villaggio che ho ucciso. Lo vedo nei miei sogni e lui mi parla e dice che l’ho ucciso per niente. E io piango.” (Susan, ragazza ugandese di 16 anni, rapita dall’LRA, intervista di HumanRightWatch, maggio 1997).

Si aggiungano le conseguenze di carattere sociale: la difficoltà ad inserirsi nuovamente in famiglia e a riprendere gli studi spesso è tale che i ragazzi non riescono ad affrontarla. Le ragazze poi, soprattutto in alcuni ambienti, dopo essere state nell'esercito, finiscono col diventare prostitute.

Altro aspetto attiene ai minori vittime delle mine. I bambini, infatti, non riconoscono i segnali dei campi minati, e mentre giocano o svolgono le loro mansioni quotidiane - portare gli animali al pascolo, raccogliere legna o attingere acqua - sono facilmente attratti da oggetto sconosciuti. Molto spesso le zone coltivate, i terreni a pascolo, le vie di accesso all'acqua sono minate proprio allo scopo di distruggere l'economia. Sui bambini inoltre le conseguenze delle esplosioni risultano più devastanti. I bambini traumatizzati dalla violenza della guerra difficilmente saranno adulti capaci di costruire la pace.

 

chi si imprgna contro l’arruolamento dei bambini soldato

Attiva dal 1998, la Coalitionto Stop the Use of ChildSoldiers è formata da alcune prominenti organizzazioni internazionali per i diritti umani: AmnestyInternational, HumanRightsWatch, InternationalFederation Terre desHommes, InternationalSave the ChildrenAlliance, JesuitRefugeeService, the QuakerUnitedNationsOffice-Geneva e World Vision International.

Tra le sue attività principali c’è quella di creare – a livello internazionale, nazionale e locale – una rete di associazioni per ogni paese colpito dalla piaga dei bambini soldato, attraverso campagne di informazione che coinvolgano le varie comunità.

Inoltre, la Coalizione si occupa di sponsorizzare programmi sociali mirati alla rieducazione e al recupero delle piccole vittime.

Un’impresa ardua grazie alla quale molti di loro sono riusciti a tornare a casa o a ritrovare una vita degna di un nuovo inizio.

 

Profilo legislativo

La Convenzione Onu sui Diritti del Fanciullo definisce bambino colui che è minore di anni 18. Il documento inoltre riconosce una serie di diritti quali la famiglia, la scuola, un ambiente sereno in cui il bambino possa esprimersi liberamente, protezione dallo sfruttamento, dalla violenza, dalla schiavitù e dalla guerra. Tutti obblighi cui gli Stati sottoscrittori sono tenuti . Nonostante ciò i diritti di centinaia di migliaia di bambini oggi sono calpestati e violati nell’indifferenza della comunità internazionale e al cospetto di governi inerti, irresponsabili e spesso complici. Solo di recente il Protocollo aggiuntivo (maggio 2000) della Convenzione Onu ha sancito il divieto di arruolare i minori di anni 18, sollevando la soglia prima fissata a soli 15 anni. Nonostante ciò, molti paesi sono drammatici scenari di guerra che non risparmia i bambini .

Inoltre, per quanto molti stati siano riluttanti ad ammetterlo, l'uso di bambini soldato può essere considerato come una forma di lavoro illegittimo per la natura pericolosa dello stesso. L'ILO riconosce che: "il concetto di età minima per l'ammissione all'impiego o lavoro che per sua natura o per le circostanze in cui si svolge porti un rischio per la salute, la sicurezza fisica o morale dei giovani, può essere applicato anche al coinvolgimento nei conflitti armati". L'età minima, secondo la Convenzione n°138, corrisponde ai 18 anni.

Ricerche ONU hanno mostrato come la principale categoria di ragazzi che diventa soldato in tempo di guerra, sia soggetta allo sfruttamento lavorativo in tempo di pace.

 

l’azione di AmnestyInternational

 Sono circa 6000/7000 in Burundi, 21 000 in Liberia, decine di migliaia nella Repubblica Democratica del Congo, almeno 10000 in Uganda. Questi sono solo alcuni dei dati diffusi da Amnesty unitamente a quelli dell’altrettanto drammatico fenomeno delle sparizioni in El Salvador. Amnesty si è, infatti, molto occupata dei bambini salvadoregni scomparsi, sensibilizzando sulle attività che dal 1994 porta avanti l’associazione Pro-Busqueda, fondata per la ricerca dei bambini spariti in tempo di guerra. L’Associazione ha trattato 687 casi, di cui circa il 40% sono stati risolti con la ricostruzione del destino degli scomparsi. Molti dei bambini sono stati dati in adozione, sia in Salvador e nei paesi vicini, sia negli USA e in Europa, compresa l’Italia.

L’azione di AmnestyInternational in favore dei diritti violati dei bambini soldato si è posta l’obiettivo di raccogliere firme per chiedere ai governi:

 

  • la condanna e il blocco del reclutamento e dell’uso come combattenti dei ragazzi al di sotto dei diciotto anni
  • l’immediato disarmo e la smobilitazione dei giovani guerriglieri
  • il controllo la diffusione di armi leggere
  • una fitta collaborazione con le agenzie delle Nazioni Unite per assicurare che siano svolti gli specifici programmi per i bambini soldato, compresi quelli rivolti alle ragazze e alle vittime di violenze sessuali, finalizzati alla loro riabilitazione e alla loro reintegrazione
  • il sostegno alle comunità locali e alle famiglie
  • la predisposizione di adeguati presidi sanitari e di sostegno psicologico
  • l’esclusione di ogni possibilità di amnistia per i crimini contro l’umanità, crimini di guerra ed altre gravi violazioni del diritto internazionale per i responsabili

 

 

Convenzione Internazionale sui Diritti del Fanciullo
New York, 20 novembre 1989
Entrata in vigore : 2 settembre 1990

 

Preambolo

Considerando che, in conformità con i principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana nonchè l'uguaglianza ed il carattere inalienabile dei loro diritti sono le fondamenta della libertà, della giustizia e della pace nel mondo,

Tenendo presente che i popoli delle Nazioni Unite hanno ribadito nella Carta la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo e nella dignità e nel valore della persona umana ed hanno risolto di favorire il progresso sociale e di instaurare migliori condizioni di vita in una maggiore libertà,

Riconoscendo che le Nazioni Unite, nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e nei Patti internazionali relativi ai Diritti dell'Uomo hanno proclamato ed hanno convenuto che ciascuno può avvalersi di tutti i diritti e di tutte le libertà che vi sono enunciate, senza distinzione di sorta in particolare di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di ogni altra opinione, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di ogni altra circostanza,

Rammentando che nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, le Nazioni Unite hanno proclamato che l'infanzia ha diritto ad un aiuto e ad una assistenza particolari,

Convinti che la famiglia, unità fondamentale della società ed ambiente naturale per la crescita ed il benessere di tutti i suoi membri ed in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e l'assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella collettività,

Riconoscendo che il fanciullo, ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare, in un clima di felicità, di amore e di comprensione,

In considerazione del fatto che occorra preparare pienamente il fanciullo ad avere una sua vita individuale nella società, ed educarlo nello spirito degli ideali proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà,

Tenendo presente che la necessità di concedere una protezione speciale al fanciullo è stata enunciata nella Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui Diritti del Fanciullo e nella Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo adottata dall'Assemblea Generale il 20 novembre 1959 e riconosciuta nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici - in particolare negli articoli 23 e 24 - nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali - in particolare all'articolo 10 - e negli Statuti e strumenti pertinenti delle Istituzioni specializzate e delle Organizzazioni internazionali che si preoccupano del benessere del fanciullo,

Tenendo presente che, come indicato nella Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo "il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica ed intellettuale necessita di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita",

Rammentando le disposizioni della dichiarazione sui principi sociali e giuridici applicabili alla protezione ed al benessere dei fanciulli, considerati soprattutto sotto il profilo della prassi in materia di adozione e di collocamento familiare a livello nazionale ed internazionale; l'insieme delle regole minime delle Nazioni Unite relative all'amministrazione della giustizia minorile (Regole di Beijing-Pechino) e della Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei fanciulli in periodi di emergenza e di conflitto armato,

Riconoscendo che vi sono in tutti i paesi del mondo fanciulli che vivono in condizioni particolarmente difficili e che è necessario prestare ad essi una particolare attenzione,

Tenendo debitamente conto dell'importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo per la protezione e lo sviluppo armonioso del fanciullo,

Riconoscendo l'importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita dei fanciulli di tutti i paesi, in particolare nei paesi in via di sviluppo,

hanno convenuto quanto segue:

PARTE PRIMA

Art. 1 Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile.

 Art. 2  1 - Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta ed a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza.

2 - Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.

Art. 3  1 - In tutte le decisioni relative ai fanciulli. di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.

2 - Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, ed a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi ed amministrativi appropriati.

3 - Gli Stati parti vigilano affinchè il funzionamento delle istituzioni, servizi e istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle autorità competenti in particolare nell'ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l'esistenza di un adeguato controllo.

Art. 4 Gli Stati parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, amrninistrativi ed altri, necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione. Trattandosi di diritti economici, sociali e culturali, essi adottano tali provvedimenti entro i limiti delle risorse di cui dispongono e, se del caso, nell'ambito della cooperazione internazionale.

Art. 5 Gli Stati parti rispettano la responsabilità, il diritto ed il dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia allargata o della collettività, come previsto dagli usi locali, dei tutori o altre persone legalmente responsabili dei fanciulli, di dare a quest'ultimo, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l'orientamento ed i consigli adeguati all'esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione.

Art. 6 1 - Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita.

2 - Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.

 Art. 7 1 - Iil fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi.

2 - Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.

 Art. 8 1 - Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto dei fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come riconosciuti dalla legge, senza ingerenze illegali.

2 - Se un fanciullo è illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati parti devono concedergli adeguata assistenza e potezione affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente possibile.

 Art. 9 1 - Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell'interesse preminente dei fanciullo. Una decisione in questo senso può essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattano o trascurano il fanciullo oppure se vivono separati ed una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo.

2 - In tutti i casi previsti al paragrafo 1 dei presente articolo, tutte le parti interessate devono avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni.

3 - Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo.

4 - Se la separazione è il risultato di provvedimenti adottati da uno Stato parte, come la detenzione, l'imprigionamento, l'esilio, l'espulsione o la morte (compresa la morte, quale che ne sia la causa, sopravvenuta durante la detenzione) di entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo, lo Stato parte fornisce dietro richiesta ai genitori, al fanciullo oppure, se del caso, ad un altro membro della famiglia, le informazioni essenziali concernenti il luogo dove si trovano il familiare o i familiari, a meno che la divulgazione di tali informazioni possa mettere a repentaglio il benessere del fanciullo. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti di per sé conseguenze pregiudizievoli per la persona o per le persone interessate.

 Art. 10 1 - In conformità con l'obbligo che incombe agli Stati parti in virtù del paragrafo 1 dell'art. 9, ogni domanda presentata da un fanciullo o dai suoi genitori in vista di entrare in uno Stato parte o di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento familiare sarà considerata con uno spirito positivo, con umanità e diligenza. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti conseguenze pregiudizievoli per gli autori della domanda e per i loro familiari.

2 - Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi ha diritto ad intrattenere rapporti personali e contatti diretti regolari con entrambi i suoi genitori, salve circostanze eccezionali. A tal fine, ed in conformità con l'obbligo incombente agli Stati parti, in virtù del paragrafo 1 dell'art. 9, gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo e dei suoi genitori di abbandonare ogni paese, compreso il loro e di fare ritorno nel proprio paese. Il diritto di abbandonare ogni paese può essere regolamentato solo dalle limitazioni stabilite dalla legislazione, necessarie ai fini della protezione della sicurezza interna, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche, o dei diritti e delle libertà di altrui, compatibili con gli altri diritti riconosciuti nella presente Convenzione.

 Art. 11  1 - Gli Stati parti adottano provvedimenti per impedire gli spostamenti ed i non-ritorni illeciti di fanciulli all'estero. 2 - A tal fine, gli Stati parti favoriscono la conclusione di accordi bilaterali o unilaterali oppure l'adesione ad accordi esistenti.

Art. 12 1 - Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.

2 - A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.

Art. 13 1 - Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni ed idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo.

2 - L'esercizio di questo diritto può essere regolamentato unicamente dalle limitazioni stabilite dalla legge e che sono necessarie:

a) al rispetto dei diritti o della reputazione di altrui; oppure

b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche.

Art. 14 1 - Gli Stati parti rispettano il diritto dei fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.

2 - Gli Stati parti rispettano il diritto ed il dovere dei genitori oppure, se del caso, dei rappresentanti legali del bambino, di guidare quest'ultimo nell'esercizio del summenzionato diritto in maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue capacità.

3 - La libertà di manifestare la propria religione o convinzioni può essere soggetta unicamente alle limitazioni prescritte dalla legge, necessarie ai fini del mantenimento della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, della sanità e della moralità pubbliche, oppure delle libertà e diritti fondamentali dell'uomo.

Art. 15 1 - Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla libertà di associazione ed alla libertà di riunirsi pacificamente.

2 - L'esercizio di tali diritti può essere oggetto unicamente delle limitazioni stabilite dalla legge, necessarie in una società democratica nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza o dell'ordine pubblico, oppure per tutelare la sanità o la moralità pubbliche, o i diritti e le libertà altrui.

Art. 16 1- Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali neIIa vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione.

2 - Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti.

Art. 17 Gli Stati parti riconoscono l'importanza della funzione esercitata dai mass media e vigilano affinché il fanciullo possa accedere ad una informazione ed a materiali provenienti da fonti nazionali ed internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale. A tal fine, gli Stati parti:

a) incoraggiano i mass media a divulgare informazioni e materiali che hanno una utilità sociale e culturale per il fanciullo e corrispondono allo spirito dell'art. 29; b) incoraggiano la cooperazione internazionale in vista di produrre, di scambiare e di divulgare informazioni e materiali di questo tipo provenienti da varie fonti culturali, nazionali ed internazionali;

c) incoraggiano la produzione e la diffusione di libri per l'infanzia;

d) incoraggiano i mass media a tenere conto in particoIar modo delle esigenze linguistiche dei fanciulli autoctoni o appartenenti ad un gruppo minoritario;

e) favoriscono l'elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere in considerazione delle disposizioni degli arti. 13 e 18.

Art. 18 1 - Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del principio comune secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l'educazione dei fanciullo ed il provvedere al suo sviluppo. La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori del fanciullo oppure, se del caso, ai suoi rappresentanti legali i quali devono essere guidati principalmente dall'interesse preminente del fanciullo.

2 - Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parti accordano gli aiuti appropriati ai genitori ed ai rappresentanti legali dei fanciullo nell'esercizio della responsabilità che incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo.

3 - Gli Stati parti adottano ogni appropriato provvedimento per garantire ai fanciulli i cui genitori lavorano, il diritto di lieneficiare dei servizi e degli istituti di assistenza all'infanzia, per i quali essi abbiano i requisiti necessari.

 Art. 19 1 - Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma íli violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è ffidato all'uno o all'altro, o ad entrambi i suoi genitori, al suo rappresentante legale (o rappresentanti legali), oppure ad ogni altra persona che ha il suo affidamento.

2 - Le suddette misure di protezione comporteranno, in caso di necessità, procedure efficaci per la creazione di programmi sociali finalizzati a fornire l'appoggio necessario al fanciullo e a coloro ai quali egli è affidato, nonché per altre forme di prevenzione, ed ai fini dell'individuazione, del rapporto dell'arbitrato, dell'inchiesta, della trattazione e dei seguiti da dare ai casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra; esse dovranno altresì includere, se necessario, procedure di intervento giudiziario.

Art. 20 1 - Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto ad una protezione e ad aiuti speciali dello Stato.

2 - Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva, in conformità con la loro legislazione nazionale.

3 - Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per mezzo di sistemazione in una famiglia, della kafatab di diritto islamico, dell'adozione o in caso di necessità, del collocamento in un adeguato istituto per l'infanzia. Nell'effettuare una selezione tra queste soluzioni, si terrà debitamente conto della necessità di una certa continuità nell'educazione del fanciullo, nonché della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica.

Art. 21 Gli Stati parti che ammettono e/o autorizzano l'adozione, si accertano che l'interesse superiore del fanciullo sia la considerazione fondamentale in materia, e:

a) vigilano affinché l'adozione di un fanciullo sia autorizzata solo dalle autorità competenti le quali verificano, in conformità con la legge e con le procedure applicabili ed in base a tutte le informazioni affidabili relative al caso in esame, che l'adozione può essere effettuata in considerazione della situazione del bambino in rapporto al padre ed alla madre, genitori e rappresentanti legali e che, ove fosse necessario. le persone interessate hanno dato il loro consenso all'adozione in cognizione di causa, dopo aver acquisito i pareri necessari;

b) riconoscono che l'adozione all'estero può essere presa in considerazione come un altro mezzo per garantire le cure necessarie al fanciullo, qualora quest'ultimo non possa essere messo a balia in una famiglia, oppure in una famiglia di adozione, oppure essere allevato in maniera adeguata;

e) vigilano, in caso di adozione all'estero, affinché il fanciullo abbia il beneficio di garanzie e di norme equivalenti a quelle esistenti per le adozioni nazionali;

d) adottano ogni adeguata misura per vigilare affinché, in caso di adozione all'estero, il collocamento del fanciullo non diventi fonte di profitto materiale indebito per le persone che ne sono responsabili;

e) ricercano le finalità del presente articolo stipulando accordi o intese bilaterali o multilaterali a seconda dei casi, e si sforzano in questo contesto di vigilare affinché le sistemazioni di fanciulli all'estero siano effettuate dalle autorità o dagli organi competenti.

Art. 22 1 - Gli Stati parti adottano misure adeguate affinché il fanciullo il quale cerca di ottenere lo statuto di rifugiato, oppure è considerato come rifugiato ai sensi delle regole e delle procedure del diritto internazionale o nazionale applicabile, solo o accompagnato dal padre o dalla madre o da ogni altra persona, possa beneficiare della protezione e della assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione e dagli altri strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo o di natura umanitaria di cui detti Stati sono parti.

2 - A tal fine, gli Stati parti collaborano, a seconda di come lo giudichino necessario, a tutti gli sforzi compiuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e le altre organizzazioni intergovernative o non governative competenti che collaborano con l'organizzazione delle Nazioni Unite, per proteggere ed aiutare i fanciulli che si trovano in tale situazione e per ricercare i genitori o altri familiari di ogni fanciullo rifugiato al fine di ottenere le infortmazioni necessarie per ricongiungerlo alla sua famiglia. Se il padre, la madre o ogni altro familiare sono irreperibili, al fanciullo sarà concessa, secondo i principi enunciati nella presente Convenzione, la stessa protezione di quella di ogni altro fanciullo definitivamente oppure temporaneamente privato del suo ambiente familiare per qualunque motivo.

Art. 23 1 - Gli stati parti riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati devono condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro autonomia ed agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della comunità.

2 - Gli Stati parti riconoscono il diritto dei fanciulli handicappati di beneficiare di cure speciali ed incoraggiano e garantiscono, in considerazione delle risorse disponibili, la concessione, dietro richiesta, ai fanciulli handicappati in possesso dei requisiti richiesti, ed a coloro i quali ne hanno la custodia, di un aiuto adeguato alle condizioni del fanciullo ed alla situazione dei suoi genitori o di coloro ai quali egli è affidato.

3 - In considerazione delle particolari esigenze dei minori handicappati, l'aiuto fornito in conformità con il paragrafo 2 del presente articolo è gratuito ogni qualvolta ciò sia possibile, tenendo conto delle risorse finanziarie dei loro genitori o di coloro ai quali il minore è affidato. Tale aiuto è concepito in modo tale che i minori handicappati abbiano effettivamente accesso alla educazion,. alla formazione, alle cure sanitarie, alla riabilitazione, alla preparazione al lavoro ed alle attività ricreative e possano beneficiare di questi servizi in maniera atta a concretizzare la più completa integrazione sociale ed il loro sviluppo personale, anche nell'ambito culturale e spirituale.

4 - In uno spirito di cooperazione internazionale, gli Stati parti favoriscono lo scambio di informazioni pertinenti nel settore delle cure sanitarie preventive e del trattamento medico, psicologico e funzionale dei minori handicappati, anche mediante la divulgazione di informazioni concernenti i metodi di riabilitazione ed i servizi di formazione professionale, nonché l'accesso a tali dati, in vista di consentire agli Stati parti di migliorare le proprie capacità e competenze e di allargare la loro esperienza in tali settori. A tal riguardo, si terrà conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.

Art. 24 1 - Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato dei diritto di avere accesso a tali servizi.

2 - Gli Stati parti si sforzano di garantire l'attuazione integrale del summenzionato diritto ed in particolare, adottano ogni adeguato provvedimento per:

a) diminuire la mortalità tra i bambini lattanti ed i fanciulli;

b) assicurare a tutti i minori l'assistenza medica e le cure sanitarie necessarie, con particolare attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie;

c) lottare contro la malattia e la malnutrizione, anche nell'ambito delle cure sanitarie primarie, in particolare mediante l'utilizzazione di tecniche agevolmente disponibili e la fornitura di alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenendo conto dei pericoli e dei rischi di inquinamento dell'ambiente naturale;

d) garantire alle madri adeguate cure prenatali e postnatali;

e) fare in modo che tutti i gruppi della società in particolare i genitori ed i minori, ricevano informazioni sulla salute e sulla nutrizione del minore, sui vantaggi dell'allattamento al seno, sull'igiene e sulla salubrità dell'ambiente e sulla prevenzione degli incidenti e beneficino di un aiuto che consenta loro di mettere in pratica tali informazioni;
f) sviluppare le cure sanitarie preventive, i consigli ai genitori e l'educazione ed i servizi in materia di pianificazione familiare.

3 - Gli Stati parti adottano ogni misura efficace atta ad abolire le pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute dei minori.

4 - Gli Stati parti si impegnano a favorire ed a incoraggiare la cooperazione internazionale in vista di una graduale e completa attuazione del diritto riconosciuto nel presente articolo. A tal fine saranno tenute in particolare considerazione le necessità dei paesi in via di sviluppo.

Art. 25 Gli Stati parti riconoscono al fanciullo che è stato collocato dalla autorità competente al fine di ricevere cure, una protezione oppure una terapia fisica o mentale, il diritto ad una verifica periodica di detta terapia e di ogni altra circostanza relativa alla sua collocazione.

Art. 26 1 - Gli Stati parti riconoscono ad ogni fanciullo il diritto di beneficiare della sicurezza sociale, compresa la previdenza sociale, ed adottano le misure necessarie per garantire una completa attuazione di questo diritto in conformità con la loro legislazione nazionale.

2 - Le prestazioni, se necessarie, dovranno essere concesse in considerazione delle risorse e della situazione dei minore e delle persone responsabili del suo mantenimento e tenendo conto di ogni altra considerazione relativa ad una domanda di prestazione effettuata dal fanciullo o per suo conto.

Art. 27 1 - Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo ad un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.

2 - Spetta ai genitori o ad altre persone che hanno l'affidamento del fanciullo la responsabilità fondamentale di assicurare, entro i limiti delle loro possibilità e dei loro mezzi fininziari, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo.

3 - Gli Stati parti adottano adeguati provvedimenti, in considerazione delle condizioni nazionali e compatibilmente con i loro mezzi, per aiutare i genitori ed altre persone aventi la custodia del fanciullo di attuare questo diritto ed offrono, se del caso, una assistenza materiale e programmi di sostegno, in particolare per quanto riguarda l'alimentazione, il vestiario e l'alloggio.

4 - Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento al fine di provvedere al ricupero della pensione alimentare del fanciullo presso i suoi genitori o altre persone aventi una responsabilità finanziaria nei suoi confronti, sul loro territorio o all'estero. In particolare, per tener conto dei casi in cui la persona che ha una responsabilità finanziaria nei confronti dei fanciullo vive in uno Stato diverso da quello del fanciullo, gli Stati parti favoriscono l'adesione ad accordi internazionali oppure la conclusione di tali accordi, nonché l'adozione di ogni altra intesa appropriata.

Art. 28 1 - Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all'educazione, ed in particolare, al fine di garantire l'esercizio di tale diritto gradualmente ed in base all'uguaglianza delle possibilità:

a) rendono l'insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti;

b) incoraggiano l'organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia generale sia professionale, che saranno aperte ed accessibili ad ogni fanciullo e adottano misure adeguate come la gratuità dell'insegnamento e l'offerta di una sovvenzione finanziaria in caso di necessità;

c) garantiscono a tutti l'accesso all'insegnamento superiore con ogni mezzo appropriato, in funzione delle capacità di ognuno;

d) fanno in modo che l'informazione e l'orientamento scolastico e professionale siano aperti ed accessibili ad ogni fanciullo;

e) adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la riduzione del tasso di abbandono della scuola.

2 - Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la disciplina scolastica sia applicata in maniera compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere umano ed in conformità con la presente Convenzione.

3 - Gli Stati parti favoriscono ed incoraggiano la cooperazione internazionale nel settore dell'educazione, in vista soprattutto di contribuire ad eliminare l'ignoranza e l'analfabetismo nel mondo e facilitare l'accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche ed ai metodi di insegnamento moderni. A tal fine, si tiene conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.

Art. 29  1 - Gli Stati parti convengono che l'educazione dei fanciullo deve avere come finalità:

a) di favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche in tutta la loro potenzialità; di inculcare al fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite;

b) di inculcare al fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali dei paese nel quale vive, del paese di cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua;

c) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi, con le persone di origine autoctona;

d) di inculcare al fanciullo il rispetto dell'anmbiente naturale.

2 - Nessuna disposizione del presente articolo o dell'art. 28 sarà interpretata in maniera da nuocere alla libertà delle persone fisiche o morali di creare e di dirigere istituzioni didattiche a condizione che i principi enunciati al paragrafo 1 del presente articolo siano rispettati e che l'educazione impartita in tali istituzioni sia conforme alle norme minime prescritte dallo Stato.

Art. 30 Negli Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche oppure persone di origine autoctona, un fanciullo autoctono o che appartiene a una di tali minoranze non può essere privato del diritto di avere una propria vita culturale, di professare e di praticare la propria religione o di far uso della propria lingua insieme agli altri membri del suo gruppo.

 Art. 31 1 - Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo ed al tempo libero, di dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e di partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.

2 - Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto dei fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale ed artistica ed incoraggiano l'organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali.

 Art. 32 1 - Gli Stati parti riconoscono il diritto dei fanciullo di essere protetto contro lo sfruttamento economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale.

2 - Gli Stati parti adottano misure legislative, amministrative, sociali ed educative per garantire l'applicazione del presente articolo. A tal fine, ed in considerazione delle disposizioni pertinenti degli altri strumenti internazionali, gli Stati parti, in particolare:

a) stabiliscono un'età minima oppure età iminime di ammissione all'impiego;

b) prevedono un'adeguata regolamentazione degli orari di lavoro e delle condizioni d'impiego;

e) prevedono pene o altre, sanzioni appropriate per garantire l'attuazione effettiva del presente articolo.

Art. 33 Gli Stati parti adottano ogni adeguata misura, comprese misure legislative, amministrative, sociali ed educative per proteggere i fanciulli contro l'uso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, così come definite dalle Convenzioni internazionali pertinenti e per impedire che siano utilizzati fanciulli per la produzione e il traffico illecito di queste sostanze.

Art. 34 Gli Stati parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale. A tal fine, gli Stati adottano in particolare ogni adeguata misura a livello nazionale, bilaterate e multilaterale per impedire:

a) che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi ad una attività sessuale illegale;

b) che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche illegali;

c) che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico.

Art. 35 Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire il rapimento, la vendita o la tratta di fanciulli per qualunque fine e sotto qualsiasi forma.

Art. 36 Gli Stati parti proteggono il fanciullo contro ogni altra forma di sfruttamento pregiudizievole al suo benessere in ogni suo aspetto.

Art. 37 Gli Stati parti vigilano affinchè:

a) nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Né la pena capitale né l'imprigionamento a vita senza possibilità di rilascio devono essere decretati per reati commessi da persone di età inferiore a diciotto anni;

b) nessun fanciullo sia privato di libertà in maniera illegale o arbitraria. L'arresto, la detenzione o l'imprigionamento di un fanciullo devono essere effettuati in conformità con la legge, costituire un provvedimento di ultima risorsa ed avere la durata più breve possibile;

c) ogni fanciullo privato di libertà sia trattato con umanità e con il rispetto dovuto alla dignità della persona umana ed in maniera da tener conto delle esigenze delle persone della sua età. In particolare, ogni fanciullo privato di libertà sarà separato dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile di non farlo nell'interesse preminente del fanciullo, ed egli avrà diritto di rimanere in contatto con la sua famiglia per mezzo di corrispondenza e di visite, tranne che in circostanze eccezionali; d) i fanciulli privati di libertà abbiano diritto ad avere rapidamente accesso ad un'assistenza giuridica o ad ogni altra assistenza adeguata, nonché il diritto di contestare la legittimità della loro privazione di libertà dinnanzi un Tribunale o alta autorità competente, indipendente ed imparziale, ed una decisione sollecita sia adottata in materia.

Art. 38 1 - Gli Stati parti si impegnano a rispettare ed a far rispettare le regole del diritto umanitario internazionale loro applicabili in caso di conflitto armato, e la cui protezione si estende ai fanciulli.

2 - Gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico per vigilare che le persone che non hanno raggiunto l'età di quindici anni non partecipino direttamente alle ostilità.

3 - Gli Stati parti si astengono dall'arruolare nelle loro forze armate ogni persona che non ha raggiunto l'età di quindici anni. Nell'incorporare persone aventi più di quindici anni ma meno di diciotto anni, gli Stati parti si sforzano di arruolare con precedenza i più anziani.

4 - In conformità con l'obbligo che spetta loro in virtù dei diritto umanitario internazionale di proteggere la popolazione civile in caso di conflitto armato, gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico affinché i fanciulli coinvolti in un conflitto armato possano beneficiare di cure e di protezione.

Art. 39

Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il riadattamento fisico e psicologico ed il reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di qualsivoglia forma di negligenza, di sfruttamento o di maltrattamenti; di torture o di ogni altra forma di pene o di trattamenti crudeli, inumani o elegradanti, o di un conflitto armato. Tale riadattamento e tale reinserimento devono svolgersi in condizioni tali da favorire la salute, il rispetto della propria persona e la dignità del fanciullo.

Art. 40 1 - Gli Stati parti riconoscono ad ogni fanciullo sospettato accusato o riconosciuto colpevole di reato penale il diritto ad un trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e che tenga conto della sua età nonché della necessità di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima.

2 - A tal fine, e tenendo conto delle disposizioni pertinenti degli strumenti internazionali, gli Stati parti vigilano in particolare:

a) affinché nessun fanciullo sia sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di reato penale a causa di azioni o di omissioni che non erano vietate dalla legislazione nazionale o internazionale nel momento in cui furono commesse;

b) affinché ogni fanciullo sospettato o accusato di reato penale abbia almeno diritto alle seguenti garanzie:

I) di essere ritenuto innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente stabilita;

II) di essere informato il prima possibile e direttamente, oppure, se del caso, tramite i suoi genitori o rappresentanti legali, delle accuse portate contro di lui, e di beneficiare di un'assistenza legale o di ogni altra assistenza appropriata per la preparazione e la presentazione della sua difesa;

III) che il suo caso sia giudicato senza indugio da un'autorità o istanza giudiziaria competenti, indipendenti ed imparziali per mezzo di un procedimento equo ai sensi di legge in presenza del suo legale o di altra assistenza appropriata, nonchè in presenza dei suoi genitori o rappresentanti legali a meno che ciò non ritenuto contrario all'interesse preminente del fanciullo a causa in particolare della sua età o della sua situazione;

IV) di non essere costretto a rendere testimonianza o dichiararsi colpevole; di interrogare o far interrogare i testimoni a carico e di ottenere la comparsa e l'interrogatorio dei testimoni a suo discarico a condizioni di parità;

V) qualora venga riconosciuto che ha commesso reato penale, di poter riccorrere contro questa decisione ed ogni altra misura decisa di conseguenza dinnanzi una autorità o istanza giudiziaria superiore competente, indipendente ed imparziale, in conformità con la legge;

VI) di farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua utilizzata;

VII) che la sua vita privata sia pienamente rispettata in tutte le fasi della procedura.

3 - Gli Stati parti si sforzano di promuovere l'adozione di leggi, di procedure, la costituzione di autorità e di istituzioni destinate specificamente ai fanciulli sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli di aver commesso reato, ed in particolar modo:

a) di stabilire un'età minima al di sotto della quale si presume che i fanciulli non abbiano la capacità di commettere reato;

b) di adottare provvedimenti ogni qualvolta ciò sia possibile ed auspicabile per trattare questi fanciulli senza ricorrere a procedure giudiziarie rimanendo tuttavia inteso che i diritti dell'uomo e le garanzie legali debbono essere integralmente rispettate.

4 - Sarà prevista tutta una gamma di disposizioni concernenti in particolar modo le cure, l'orientamento, la supervisione, i consigli, la libertà condizionata, il collocamento in famiglia, i programmi di formazione generale e professionale, nonchè soluzioni alternative all'assistenza istituzionale, in vista di assicurare ai fanciulli un trattamento conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro situazione sia al reato.

Art. 41 Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione pregiudica disposizioni più propizie all'attuazione dei diritti del fanciullo che possono figurare:

a) nella legislazione di uno Stato parte; oppure

b) nel diritto internazionale in vigore per questo Stato.

PARTE SECONDA

Art. 42 Gli Stati parti si impegnano a far largamente conoscere i principi e le disposizioni della presente Convenzione, con mezzi attivi ed adeguati sia agli adulti sia ai fanciulli.

Art. 43 1 - Al fine di esaminare i progressi compiuti dagli Stati parti nell'esecuzione degli obblighi da essi contratti in base alla presente Convenzione, è istituito un Comitato dei Diritti del Fanciullo che adempie alle funzioni definite in appresso.

2 - Il Comitato si compone di dieci esperti di alta moralità ed in possesso di una competenza riconosciuta nel settore oggetto della presente Convenzione. Isuoi membri sono eletti dagli Stati parti tra i loro cittadini e partecipano a titolo personale, secondo il criterio di un'equa ripartizione geografica ed in considerazione dei principali ordinamenti giuridici.

3 - I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di persone designate dagli Stati parti. Ciascun Stato parte può designare un candidato tra i suoi cittadini.

4 - La prima elezione avrà luogo entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione. Successivamente, si svolgeranno elezioni ogni due anni. Almeno quattro mesi prima della data di ogni elezione, il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite inviterà per iscritto gli Stati parti a proporre i loro candidati entro un termine di due mesi. Quindi il Segretario Generale stabilirà l'elenco alfabetico dei candidati in tal modo designati, con l'indicazione degli Stati parti che li hanno designati, e sottoporrà tale elenco agli Stati parti alla presente Convenzione.

5 - Le elezioni avranno luogo in occasione delle riunioni degli Stati parti, convocate dal Segretario Generale presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. In queste riunioni per le quali il numero legale sarà rappresentato da due terzi degli Stati parti, i candidati eletti al Comitato sono quelli che ottengono il maggior numero di voti, nonché la maggioranza assoluta degli Stati parti presenti e votanti.

6 - I membri dei Comitato sono eletti per quattro anni. Essi sono rieleggibili se la loro candidatura è ripresentata. Il mandato di cinque dei membri eletti nella prima elezione scade alla fine di un periodo di due anni; i nomi di tali cinque membri saranno estratti a sorte dal presidente della riunione immediatamente dopo la prima elezione.

7 - In caso di decesso o di dimissioni di un membro del Comitato oppure se, per qualsiasi altro motivo, un membro dichiara di non poter più esercitare le sue funzioni in seno al Comitato, lo Stato parte che aveva presentato la sua candidatura nomina un altro esperto tra i suoi cittadini per coprire il seggio resosi vacante, fino alla scadenza del mandato corrispondente, sotto riserva dell'approvazione del Comitato.

8 - Il Comitato adotta il suo regolamento interno.

9 - Il Comitato elegge il suo Ufficio per un periodo di due anni.

10 - Le riunioni del Comitato si svolgono normalmente presso la Sede della Organizzazione delle Nazioni Unite, oppure in ogni altro luogo appropriato determinato dal Comitato. Il Comitato si riunisce di regola ogni anno. La durata delle sue sessioni è determinata e se necessario modificata da una riunione degli Stati parti alla presente Convenzione, sotto riserva dell'approvazione dell'Assemblea Generale.

11 - Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato il personale e le strutture di cui quest'ultimo necessita per adempiere con efficacia alle sue mansioni in base alla presente Convenzione.

12 - I membri del Comitato istituito in base alla presente Convenzione ricevono con l'approvazione dell'Assembica Generale emolumenti prelevati sulle risorse dell'Organizzazione delle Nazioni Unite alle condizioni e secondo le modalità stabilite dall'Assemblea Generale.

Art. 44 1 - Gli Stati parti si impegnano a sottoporre al Comitato, tramite il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, rapporti sui provvedimenti che essi avranno adottato per dare effetto ai diritti riconosciuto nella presente Convenzione e sui progressi realizzati per il godimento di tali diritti:

a) entro due anni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione per gli Stati parti interessati;

b) in seguito, ogni cinque anni.

2 - I rapporti compilati in applicazione del presente articolo debbono se del caso indicare i fattori e le difficoltà che impediscono agli Stati parti di adempiere agli obblichi previsti nella presente Convenzione. Essi debbono altresì contenere informazioni sufficienti a fornire al Comitato una comprensione dettagliata dell'applicazione della Convenzione nel paese in esame.

3 - Gli Stati parti che hanno presentato al Comitato un rapporto iniziale completo non sono tenuti a ripetere nei rapporti che sottoporranno successivamente - in conformità con il capoverso b) del paragrafo 1 del presente articolo - le informazioni di base in precedenza fornite.

4 - Il Comitato può chiedere agli Stati parti ogni informazione complementare relativa all'applicazione della Convenzione.
5 - Il Comitato sottopone ogni due anni all'Assemblea generale, tramite il Consiglio Economico e Sociale, un rapporto sulle attività del Comitato.

6 - Gli Stati parti fanno in modo affinché i loro rapporti abbiano una vasta diffusione nei loro paesi.

Art. 45 Al fine di promuovere l'attuazione effettiva della Convenzione ed incoraggiare la cooperazione internazionale nel settore oggetto della Convenzione:

a) le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia ed altri organi delle Nazioni Unite hanno diritto di farsi rappresentare nell'esame dell'attuazione di quelle disposizioni della presente Convenzione che rientrano nell'ambito del loro mandato. Il Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia ed ogni altro organismo competente che riterrà appropriato, a dare pareri specializzati sull'attuazione della Convenzione in settori di competenza dei loro rispettivi mandati. il Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia ed altri organi delle Nazioni Unite a sottoporgli rapporti sull'attuazione della Convenzione in settori che rientrano nell'ambito delle loro attività;

b) il Comitato trasmette, se lo ritiene necessario, alle Istituzioni Specializzate, al Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia ed agli altri organismi competenti ogni rapporto degli Stati parti contenente una richiesta di consigli tecnici o di assistenza tecnica, o che indichi una necessità in tal senso, accompagnato da eventuali osservazioni e proposte dei Comitato concernenti tale richiesta o indicazione;

c) il Comitato può raccomandare all'Assemblea Generale di chiedere al Segretario Generale di procedere, per conto dei Comitato, a studi su questioni specifiche attinenti ai diritti del fanciullo;

d) il Comitato può fare suggerimenti e raccomandazioni generali in base alle informazioni ricevute in applicazione degli artt. 44 e 45 della presente Convenzione. Questi suggerimenti e raccomandazioni generali sono trasmessi ad ogni Stato parte interessato e sottoposti all'Assemblea Generale insieme ad eventuali osservazioni degli Stati parti.

PARTE TERZA

Art. 46 La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.

Art. 47 La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 48 La presente Convenzione rimarrà aperta all'adesione di ogni Stato. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario Generale della Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 49 1 - La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.

2 - Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la presente Convenzione o che vi aderiranno dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito da parte di questo Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.

Art. 50 1 - Ogni Stato parte può proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale comunica quindi la proposta di emendamento agli Stati parti, con la richiesta di far sapere se siano favorevoli ad una Conferenza degli Stati parti al fine dell'esame delle proposte e della loro votazione. Se, entro quattro mesi a decorrere dalla data di questa comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a favore di tale Conferenza, il Segretario Generale convoca la Conferenza sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato da una maggioranza degli Stati parti presenti e votanti alla Conferenza è sottoposto per approvazione all'Assemblea Generale.

2 - Ogni emendamento adottato in conformità con le disposizioni del paragrafo 1 dei presente articolo entra in vigore dopo essere stato approvato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ed accettato da una maggioranza di due terzi degli Stati parti.

3 - Quando un emendamento entra in vigore esso ha valore obbligatorio per gli Stati parti che lo hanno accettato, gli altri Stati parti rimanendo vincolati dalle disposizioni della presente Convenzione e da tutti gli emendamenti precedenti da essi accettati.

Art. 51 1 - Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite riceverà e comunicherà a tutti gli Stati il testo delle riserve che saranno state formulate dagli Stati all'atto della ratifica o dell'adesione.

2 - Non sono autorizzate riserve incompatibili con l'oggetto e le finalità della presente Convenzione.

3 - Le riserve possono essere ritirate in ogni tempo per mezzo di notifica scritta indirizzate in tal senso al Segretario Generale delle Nazioni Unite il quale ne informerà quindi tutti gli Stati. Tale notifica avrà effetto alla data in cui è ricevuta dal Segretario Generale.

Art. 52 Ogni Stato parte può denunciare la presente Convenzione per mezzo di notifica scritta indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Art. 53 Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è designato come depositario della presente Convenzione.

Art. 54 L'originale della presente Convenzione i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, sarà depositata presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

(1)Adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con Risoluzione n. 44/25 del 20 novembre 1990 ed aperta alla firma degli Stati membri il 26 gennaio 1990.

(2) Firmata dall’Italia il 26 gennaio 1990 e ratificata il 5 settembre 1991 in seguito ad autorizzazione disposta con la leggdel 27 maggio 1991, n. 176, pubblicata nella G.U. dell’11 giugno 1991, n. 135

 

 

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